Cos’è l’Amministratore di Sostegno

E’ una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n. 6, a tutela delle persone che, prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana che non necessitano comunque di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione.

Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

Viene nominato dal Giudice Tutelare al quale deve rendere conto sul proprio operato in favore dell’assistito.

A San Vito al Tagliamento in Piazza Stadtlohn, 1 è operante apposito sportello, che fornisce la necessaria assistenza all’Amministratore di Sostegno.

 

Chi è

L’amministratore di sostegno assiste e affianca nelle necessità anche quotidiane le persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti possono essere nominati amministratore di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, o, comunque, un parente entro il quarto grado. Ove non esista la possibilità di nominare un familiare il Giudice nomina l’Amministratore di Sostegno, di norma, fra un volontario della nostra Associazione.

 

Che cosa fa

L’ufficio di Amministratore di sostegno non prevede l’annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall’interdizione.

 

A chi si rivolge

L’Amministratore di sostegno è una figura istituita per lo più in favore di persone anziane e disabili e, comunque per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

 

Chi può diventare amministratore di sostegno

La scelta dell’amministratore di sostegno deve in primo luogo salvaguardare la cura e gli interessi del beneficiario (art. 408 c.c.). L’amministratore di sostegno può essere scelto dallo stesso beneficiario, in previsione di un’eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale scelta deve essere tenuta nel giusto conto dal Giudice, pur non essendo vincolante, soprattutto in presenza di gravi motivi.

Anche il genitore può designare un futuro amministratore per il figlio, per mezzo di testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 411 c.c.).

Se non è possibile individuare un amministratore di sostegno tra le persone elencate (anche per casi particolari di conflitto fra queste e il beneficiario) o se il beneficiario o il genitore non hanno designato nessuno, il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico anche altri soggetti ritenuti idonei dall’art. 408 del codice civile (come reintrodotto dalla legge n. 6/2004).

Si può trattare di:

− soggetti estranei al beneficiario che, per le proprie caratteristiche personali e/o della propria professione, sono in grado di svolgere adeguatamente l’incarico

– uno dei soggetti di cui al Titolo II del Codice civile, ovvero Province, Comuni, ASL, Consorzi socio-assistenziali e altri enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche (art. 11 c.c.), oltre alle persone giuridiche private (società, associazioni e fondazioni

 

Da chi avere informazioni

La persona interessata a svolgere i compiti di Amministratori di Sostegno può rivolgersi alla nostra Associazione ed in particolare allo sportello operante a San Vito al Tagliamento

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